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Costituzione... prima e dopo

La riforma della giustizia - di Gloria Canestrini

Poiché  nei dibattiti che si stanno svolgendo a livello territoriale spesso si sente dire che nessuno ha letto gli articoli della riforma, ecco una comparazione tra gli articoli della Costituzione vigenti interessati dalla riforma e il testo modificato sancito dalla riforma costituzionale dell'ottobre 2025, per il quale si svolgerà  il referendum confermativo a marzo 2026.

E' un ottimo strumento oggettivo, al quale uniamo qualche commento:

Art. 87 Cost. – Presidente della Repubblica
Testo vigente:
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Testo riformato:
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

commento: Il CSM non è più uno, ma due.
Il Capo dello Stato mantiene una funzione di garanzia unitaria, ma su due organi distinti.
La modifica non solo formale: è la prima traccia esplicita, in Costituzione, della separazione delle carriere.

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Art. 102 Cost. – Esercizio della funzione giurisdizionale
Testo vigente:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Testo riformato:
La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari […] le quali disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti.

commento: qui avviene il salto costituzionale: la distinzione tra giudici e PM entra nel testo della Costituzione.
Prima era solo ordinamentale (leggi ordinarie, prassi).
Dopo la riforma: La riforma distingue esplicitamente nella Costituzione due carriere (giudicante e requirente). Questo non cambia immediatamente funzioni processuali, ma implica che: giudici e pubblici ministeri avranno organismi di autogoverno separati; i criteri di valutazione, assegnazione e progressione saranno disciplinati da due consigli distinti. 
La carriera unica diventa incostituzionale; il legislatore ordinario non può tornare indietro.

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Art. 104 Cost. – Magistratura e CSM
Testo vigente:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Testo riformato:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente […] ed è composta dai magistrati giudicanti e requirenti.
Sono istituiti il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
L’unità della magistratura resta valoriale, ma non più organizzativa.

Commento: L’autogoverno: non è più “interno a un corpo unico”; diventa parallelo e separato.
Cambia il baricentro dell’indipendenza: prima: indipendenza come corpo unitario;
ora: indipendenza come equilibrio tra carriere distinte.

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Art. 105 Cost. – Competenze del CSM
Testo vigente:
Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari.
Testo riformato:
Spettano ai rispettivi Consigli superiori […] le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le valutazioni di professionalità dei magistrati della rispettiva carriera.

commento: la giurisdizione disciplinare è attribuita all’Alta Corte disciplinare. Sottrazione del potere disciplinare ai CSM. Fine del sistema: “il CSM governa carriere e disciplina”. Nasce una separazione dei poteri interna alla magistratura:
CSM = carriera e status
Alta Corte = responsabilità disciplinare

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Art. 106 Cost. – Nomina dei magistrati
Testo vigente:
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Testo riformato:
Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorso, secondo le rispettive carriere.

commento: Il concorso resta, ma non è più neutro: non si entra “in magistratura”, si entra in una carriera specifica.

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Art. 107 Cost. – Inamovibilità
Testo vigente:
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Testo riformato:
I magistrati si distinguono fra loro per diversità di carriera e di funzioni.

commento: È una modifica dirompente, anche se breve. Cade un dogma storico della Costituzione del 1948.
Da qui discendono: regimi di valutazione differenti; percorsi professionali non comunicanti

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Art. 110 Cost. – Ministro della giustizia
Testo vigente:
Ferme le competenze del CSM, spettano al Ministro l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Alta Corte disciplinare – NOVITÀ ASSOLUTA

commento: Prima la Disciplina affidata al CSM (organo amministrativo con funzioni giurisdizionali atipiche). 
Dopo: Organo costituzionale autonomo.
Composizione mista: magistrati, professori universitari, avvocati.
Alta Corte disciplinare: la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
Composizione dell’Alta Corte disciplinare: prevede componenti nominati dal Presidente della Repubblica, componenti estratti a sorte da un elenco di professori universitari e avvocati indicati dai partiti parlamentari e magistrati dei due ordini, estratti a sorte.

Nota bene:
- Impugnazione delle decisioni disciplinari: contro le sentenze dell’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione dinanzi alla stessa Alta Corte in diversa composizione. 
- Doppio grado interno.È il punto più sensibile della riforma: aumenta l’apparenza di imparzialità, ma solleva interrogativi su indipendenza e legittimazione. 
- A tutto ciò segue un periodo di transizione di un anno: l’intero sistema giudiziario dovrà essere regolato da nuove leggi ordinarie entro 12 mesi.

(fonti : Gazzetta Ufficiale, Wikipedia, chat Gpt.)


Autore: Gloria Canestrini

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