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Barbero censurato per il suo no al referendum

Oscuramento - La censura ai tempi dei social

La censura ai tempi dei social ha portato all'oscuramento da parte di Meta del video del prof. Alessandro Barbero sul referendum per la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura.
Un video equilibrato, informato, dai toni tranquilli, molto utile per il linguaggio accessibile ma non banalmente semplificato o superficiale. Motivo del suo “oscuramento”? “E' troppo virale”, ossia eccessivamente efficace, popolare, visto.

Questa la decisione di Meta, che, lo ricordiamo, è la società madre di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger  e Oculus, dopo aver cambiato nome nel 2021, onde aggiornarsi sul Metaverso ( un mondo virtuale e 3D) e sull'intelligenza artificiale: il nome Meta quindi deriva da questo concetto di realtà virtuale condivisa. Insomma: un'azienda tecnologica privata, diffusa in tutto il mondo, decide, come nel caso di Barbero, la soppressione di contenuti non ritenuti idonei.

Questo, dal punto di vista giuridico, potrebbe essere giudicato opportuno, se non encomiabile, qualora avessimo a che fare con contenuti fuorvianti, quali la pubblicità occulta e ingannevole, oppure tentativi di manipolazione del consenso, o, ancora, dannosi per i minori e irrispettosi e oltraggiosi verso la dignità femminile.

Accade? Non sembra. Invece, accade che si voglia togliere di mezzo un prezioso contributo informativo, quello del prof. Barbero, che nulla ha a che vedere con la propaganda partitica, con la logica di schieramento aprioristico, ma che obbedisce solo alla necessità di ragionamento critico informato.

Si ingenera così il dubbio, che pare fondato, che l'intenzione sia quella di tacitare e censurare il dissenso, quando questo si fa minaccioso per  il potere, perché, per l'appunto, pacato, ragionato, improntato alla logica.

A ben vedere, ciò ha poco in comune con lo stesso concetto classico di censura, quando con questo termine intendiamo storicamente una delle attività ben descritte dalla stessa Enciclopedia Treccani, ossia: “ Esame, da parte dell'autorità pubblica o dell'autorità ecclesiastica degli scritti o giornali da stamparsi, dei manifesti o avvisi da affiggere, delle opere teatrali o pellicole da rappresentare, che ha lo scopo di vietarne la pubblicazione, l'affissione, la diffusione, secondo che rispondano  o no alle leggi o ad altre prescrizioni”.

Ma, nel caso di Meta, abbiamo visto che non è un'autorità pubblica, bensì una società privata, che serve milioni di soggetti – utenti nel mondo e che su di essi non ha, o non doverebbe avere autorità alcuna, ma unicamente un dovere di correttezza (contrattualmente parlando).

Proseguendo nelle definizioni enciclopediche aggiornate, vediamo che il termine censura può essere anche riferito al controllo che l'autorità politica e militare esercitano  in tempo di guerra in qualche nazione e in determinate contingenze ( ad esempio sulla corrispondenza), oppure le azioni volte a reprimere la libera espressione e la circolazione delle idee nei paesi a regime totalitario.

Ultimo caso, la Treccani lo dedica alla censura nel diritto canonico, ed è il giudizio con cui la Chiesa qualifica una dottrina come eretica o comunque erronea nella fede.

Tralasciando gli ultimi casi, quelli di censura parlamentare ( quando un membro abbia turbato l'ordine della seduta)  e  la censura psichica (ad opera del super-io che agisce sopprimendo o deformando elementi inaccettabili dell'inconscio), tra tutti i casi sopraelencati ( posto che non siamo in guerra, o, almeno speriamo di no, e che non c'è più un obbligo di fede) non ne rimane che uno, ad attagliarsi in qualche misura al provvedimento di Meta di oscuramento del video di Alessandro Barbero, ossia le azioni volte a reprimere la libera espressione e la circolazione delle idee nei paesi totalitari.

Ma noi, osserverà qualcuno, siamo in un paese democratico! Abbiamo un articolo della nostra Costituzione (21)  che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero attraverso la parola, gli scritti, la stampa e ogni altro mezzo di diffusione!

I limiti posti per legge a questo principio sono tassativi: ammessi cioè solo per motivi di buon costume e di ordine pubblico. Il principio cardine è che la censura preventiva è incompatibile con la Costituzione stessa.

Anche la Corte Costituzionale ha ribadito più volte, rafforzandolo, questo principio: la censura è ammessa solo ex post. Il sequestro, uno degli strumenti con cui si può attuare, è disposto dalla sola Autorità Giudiziaria, con atto motivato, impugnabile, e nei casi tassativi previsti dalla legge. Il sequestro amministrativo è eccezionale e temporaneo. Meta, però, lo ricordiamo ancora, non è un ente pubblico e quindi non ha  potestà di imperio.

Veniamo, infine,  ai reati di opinione: posto che il legislatore, in ottemperanza al dettato costituzionale e al pluralismo democratico, non può reprimere idee, opinioni, dissenso politico, iquesti possono in taluni casi essere perseguiti solo se ledono beni costituzionalmente primari ( vedi il reato di apologia del fascismo) che hanno una precisa formulazione, secondo un criterio di proporzionalità, adeguatezza  e seguano una effettiva necessità di tutela.

In conclusione, che dire, nel caso di Meta e del prof. Barbero, nel quale assistiamo a una censura privata esercitata da una piattaforma digitale, ma con effetti para-pubblici?

Alcuni affermano che Meta non censura, modera contenuti in base a regole contrattuali accettate dagli utenti. Però, di fatto, incide sulla libertà di manifestazione del pensiero, violando il pluralismo informativo e la partecipazione democratica, in una sorta di privatizzazione della censura di larghissima portata.

Nel caso del video citato appare oltretutto arbitraria, opaca e sproporzionata, perché ha rimosso contenuti leciti, viola gli obblighi di trasparenza ( resi tali dal diritto europeo con il Digital Services Act) , non  motiva la rimozione, non consente ricorso o reclamo.
Di questo tentativo di “costituzionalizzazione” esercitato dalle piattaforme digitali parleremo ancora. 


Autore: Gloria Canestrini

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