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Il successo della ''scuola parentale''

Il Tar di Trento con una sentenza ne conferma la leggittimità

Di solito viene organizzata in piccoli gruppi. I genitori si associano e provvedono loro stessi alla educazione dei propri figli. Vale per tutti gli ordini scolastici a partire dalla scuola materna.

All'estero la “homeschooling” è diffusa. In Italia la scuola parentale è un  fenomeno in crescita. Certo ci sono spesso resistenze ma una recentissima sentenza del Tar di Trento fa giurisprudenza: ha infatti accolto il ricorso presentato da 5 famiglie della Val di Fassa e annullato il provvedimento con cui un dirigente scolastico aveva respinto la loro richiesta di ritirare i figli dell'Istituto Comprensivo ladino di Fassa  per avviare un istruzione parentale.

I magistrati sono stati chiari l'istruzione familiare per l'Italia è un diritto-dovere subordinato solo alla dimostrazione da parte i genitori di avere la capacità tecnica ed economica adeguata ma non alla presentazione del nulla osta del dirigente scolastico che quindi non può negare il ritiro dalla scuola pubblica.

I dati diffusi dal Miur per l’anno 2014-2015 indicano come l’educazione parentale sia ancora un fenomeno di nicchia: i minori istruiti privatamente erano 945; per avere un ordine di grandezza, in Inghilterra i ragazzi istruiti a casa sono stati 70 000. Si tratta però di un fenomeno destinato ad aumentare.

L’idea di educare privatamente, a casa, i propri figli, specialmente in un momento non facile per la scuola italiana, è una possibilità che fa gola. Lo si può fare anche a casa propria ma è meglio se ad organizzarla è un gruppo di famiglie. Tuttavia secondo la legge l’insegnamento può essere impartito da mamma e papà, oppure da un educatore privato.

La possibilità di educare i propri figli a casa è infatti garantita dalla Costituzione: l’Art. 33, in base al quale qualsiasi privato ha la possibilità di costituire una scuola o un istituto educativo.
La scelta di educare a casa i propri figli, dunque, è una scelta legale, lecita e addirittura prevista dalla nostra Costituzione, a patto che i ragazzi prendano parte agli esami di Stato.

Articolo 33 Costituzione Italiana
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
 

Il Miur preso atto della possibilità di un’istruzione parentale, ha determinato alcune semplici regole per disciplinarlo. In sostanza, gli adempimenti per i genitori che intendono avviare una scuola parentale sono: la comunicazione di tale volontà al dirigente scolastico della scuola più vicina alla famiglia. La dimostrazione a tale dirigente scolastico che la famiglia ha le competenze tecniche (o le possibilità economiche) per sostenere tale scelta, il sostenimento, ogni anno, di un esame di idoneità alla classe successiva.

 

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