
Briand Kellog, il patto di rinuncia alla Guerra
Fatto e firmato a Parigi, il 27 agosto 1928. Mai rispettato
Fatto e firmato a Parigi, il 27 agosto 1928. Mai rispettato. Il Patto di Parigi di rinuncia alla Guerra, o Patto Briand Kellog, si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale. A firmarlo per l'Italia fu un Manzoni: Gaetano, Ambasciatore d'Italia e plenipotenziario a Parigi per conto di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
La guerra, fino ad allora prerogativa del principio di sovranità degli Stati, veniva ad essere spogliata della sua liceità. Per la prima volta, gli Stati rinunciavano a far valere i loro interessi.
Tra i 63 Stati che lo ratificarono c'erano gli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d'Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica,Polonia, Belgio, Francia, Giappone. Ma il Patto fu di controversa interpretazione e non trovò mai applicazione.
L'iniziativa era stata del Ministro degli Esteri francese, Aristide Briand (che nel 1930 caldeggiò l'idea di una Europa Unita federale!) il quale propose nella primavera del 1927 un patto bilaterale di non aggressione al Segretario di Stato americano, Frank Kellog, con la speranza di vincolare gli Stati Uniti d'America ad un rete di protezione internazionale contro possibili volontà guerrafondaie della Germania.
E così Kellogg propose anche a Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna di sedere allo stesso tavolo, per affrontare la questione. Si giunse così alla stesura di un testo addirittura aperto all'adesione incondizionata di tutti gli altri Paesi del mondo.
Una delle caratteristiche principali del Patto Kellogg-Briand è la assoluta mancanza di sanzioni che condannino la violazione dei due articoli sopra riportati. Vi si fa riferimento soltanto nel Preambolo, laddove si afferma che "tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato". Ciò implicava la perdita di ogni immunità e l'esposizione dello Stato alle violenze individuali o collettive sferrate dagli altri Paesi.
In sostanza, gli Stati firmatari si riservarono il diritto incondizionato a ricorrere alla legittima difesa. Infatti, le situazioni che non ricadeano nell'ambito di applicazione del Patto e dunque erano comunque autorizzate rimanevano le seguenti: guerra usata al di fuori dei rapporti con gli Stati contraenti e appunto l'esercizio della legittima difesa.
E tuttavia gli Stati contraenti erano stati assolutamente concordi con quanto espresso dal segretario americano Kellogg, nel 1928. Intervenendo all'American Society of International Law, Kellogg giustificò la mancanza di un riferimento espresso alla legittima difesa in quanto implicito. Ogni Paese poteva allora autonomamente interpretare la norma di diritto internazionale, in relazione ai propri interessi, decidendo di agire in legittima difesa e sottraendosi in questo modo agli obblighi assunti con il Patto.
Eppure il Tribunale di Norimberga, instaurato a seguito della seconda guerra mondiale per giudicare i crimini nazisti fece riferimento proprio al Patto per poter esercitare la propria giurisdizione. Il Tribunale sentenziò che gli Stati (tra cui la Germania), ratificando l'accordo di Parigi, avevano incondizionatamente condannato il ricorso alla forza come strumento politico e vi avevano espressamente rinunciato. E dopo la firma del Patto, ogni Stato che avesse fatto ricorso alla guerra, avrebbe violato il Patto stesso e commesso un crimine.
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TESTO - Trattato di rinuncia alla guerra
Il presidente del Reich germanico, il presidente degli Stati Uniti d'America, Sua Maestà il re dei Belgi, il presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il re di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici di là dai mari, imperatore delle In-die, Sua Maestà il re d'Italia, Sua Maestà l'imperatore del Giappone, il presidente della Repubblica Polacca, il presidente della Repubblica Cecoslovacca, profondamente compresi del dovere solenne che loro incombe di promuovere il be-nessere dell'umanità;
persuasi che è venuto il momento di compiere un atto di aperta rinunzia alla guerra in quanto strumento di politica nazionale, affinché possano essere perpetuate le relazioni pacifiche ed amichevoli esistenti presentemente tra i loro popoli;
convinti che tutti i mutamenti nelle loro relazioni vicendevoli debbano essere cercati solo con procedimenti pacifici ed essere attuati nell'ordine e nella pace e che ogni potenza firmataria che cercasse d'ora innanzi di sviluppare i propri interessi nazio-nali ricorrendo alla guerra dovrà essere privata del beneficio del presente trattato;
sperando che, incoraggiate dal loro esempio, tutte le altre nazioni del mondo si asso-cieranno a questi sforzi umanitari e, accedendo al presente trattato fin dalla sua entrata in vigore, metteranno i loro popoli in grado di profittare dei benefici delle sue disposizioni, riunendo così le nazioni civili del mondo in una rinunzia comune alla guerra come strumento della loro politica nazionale;
hanno risolto di conchiudere un trattato e designato a questo scopo i loro plenipo-tenziari rispettivi, cioè:
Presidente del Reich Tedesco:
Dr Gustav STRESEMANN, Ministro degli Esteri;
Presidente degli Stati Uniti d'America:
Frank B. KELLOGG, Secretary of State;
Sua Maestà Re del Belgio:
Mr Paul HYMANS, Ministro degli Esteri;
Presidente della Repubblica Francese:
Mr. Aristide BRIAND, Ministro degli Esteri;
Sua maestà il Re d'Inghilterra, d'Irlanda e dei domini inglese d'oltremare, Imperatore d'India:
Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Dominio Canadese:
William Lyon MACKENZIE KING, Primo Ministro e Ministro degli Esteri;
Commonwealth d'Australia:
Alexander John McLACHLAN, Membro del Consiglio Esecutivo Federale;
Dominio Neozelandese:
Sir Christopher James PARR, Alto Commissario per la Nuova Zelanda nel Regno Unito;
L'Unione Sudafricana:
The Honourable Jacobus Stephanus SMIT, Alto Commissario dell'Unione Sudafricana nel Regno Unito;
Stato libero d'Irlanda:
Mr. William Thomas COSGRAVE, Presidente del Consiglio Esecutivo;
India:
Lord CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Sua Maestà Re d'Italia:
Count Gaetano MANZONI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario a Parigi;
Imperatore del Giappone:
Count UCHIDA, Cancelliere;
Presidente della Repubblica Polacca:
Mr. A. ZALESKI, Ministro degli Esteri;
Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
Dr Eduard BENES, Ministro degli Esteri;
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I - Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.
Articolo II - Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.
Articolo III - Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Washington.
Una volta in vigore, così com'è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l'accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l'accessione d'una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti.
Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel preambolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d'accessione. Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai detti governi ogni strumento di ratificazione o d'accessione, immediatamente dopo il deposito.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli (seguono le firme).
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L'ALTRO MANZONI, IL CONTE GAETANO
A firmare per l'Italia fu Gaetano Manzoni diplomatico e politico italiano nato a Lugo il 17 ottobre 1871 dal conte Giovan Battista, matematico, ingegnere idraulico e uomo politico, e da Teresa Pasetti, discendente da una ricca famiglia di proprietari terrieri di origini ferraresi.
Veniva dalla nobile famiglia dei conti Manzoni, imparentata certo con Alessandro (lo scrittore, nato un secolo prima): il padre era stato sindaco di Lugo (durante il governo Crispi) e lui era pronipote di Giacomo, ministro delle Finanze nella Repubblica Romana del 1849 e grande bibliografo.
Conseguita la laurea in giurisprudenza a Roma nel 1893,era subito entrato nella carriera consolare con missioni a Salonicco, Alessandria d'Egitto, al Cairo. Prestigiosissimi incarichi della sua carriera diplomatica lo portarono a Costantinopoli, Berna, Londra, Rio de Janeiro, Atene. Dirigente degli Affari Politici al Ministero e successivamente Ministro a Belgrado concluse la sua lunga carriera ai vertici della diplomazia quale ambasciatore prima a Mosca (1924-1927) e poi a Parigi (dal 1927 al 1932) e fu qui che pose la sua firma (per conto di Sua Maestà il Re) al Patto Briand-Kellogg del 27 agosto 1928. Nel novembre del 1933 fu nominato senatore del regno d'Italia.
Gaetano Manzoni morì da senatore del regno d'Italia a Kandersteg nel 1937. Lo ricordiamo qui per la sua firma in feste di Ambasciatore d'Italia e plenipotenziario a Parigi per conto di Sua Maestà Vittorio Emanuele III.
Autore: Segreteria di Redazione
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